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IL MERCATO DELLE GAITE
Gli Statuti Comunali
La denominazione di "guaita" o "gaita" con cui vengono indicati i quattro quartieri nei quali era divisa Bevagna e il territorio circostante deriva dal longobardo Watha (guardia).
Tale divisione è attestata negli Statuti Comunali giunti fino a noi nella redazione del XVI secolo. Sulla base di tale testo prende vita la festa nei suoi momenti più rappresentativi e suggestivi: le antiche magistrature cittadine, la vita sociale e le attività economiche del paese.

La magistratura cittadina ha come suo vertice il Podestà: egli resta in carica due mesi e viene scelto in città distanti da Bevagna almeno 16 miglia. Giunge in città tre giorni prima della nomina ed entra da Porta S.Vincenzo, recando con sé due cavalli, un pavese e una ballistam de osso; è accompagnato da due notai, ad maleficia e ad extraordinaria, da un giudice, da otto armigeri e dai familiares. Davanti alla Chiesa di S. Vincenzo dona un palio di velluto di seta rosso e giunto nella Piazza Maggiore assiste alla lettura dello Statuto al quale giura fedeltà. Il Podestà amministra la città insieme ai quattro consoli eletti, di cui si ha notizia a partire dal 1187, i quali restano in carica due mesi. Consigli ristretti sono: La Cernita, formata da otto uomini, e Hominem Bussolo, i cui componenti sono addetti alla conservazione del bussolo delle votazioni. Tra gli ufficiali ricordiamo il Camerario, addetto alla tenuta dei libri contabili e il Cancelliere, notaio incaricato della stesura dei verbali dei consigli. Il podestà nomina otto baiuli addetti alla esecuzione dei pignoramenti, citazioni e ambasciate i quali non possono andare singolarmente,devono indossare un caputeum del valore di otto soldi e portare le insegne del Comune.

Sempre dagli Statuti si ricavano preziose notizie circa l'economia cittadina, le modalità e le tecniche di produzione dei principali prodotti locali, il funzionamento dei forni, dei mulini, l'organizazione di alcune botteghe, le modalità di vendita di determinate merci. Dettagliate indicazioni regolano infine i pesi e le misure adottati nel territorio di Bevagna. Privilegiati punti di vendita sono le trasanne poste nella piazza maggiore, nelle quali si potevano vendere pane, frutta, spezie, sale e pesce, seguendo precise norme igieniche. Il vino era venduto in vasi sigillati dal Camerario; secondo la capacità essi si chiamavano pitictum, mezzeto e foglietta. La macellazione degli animali avveniva in appositi casalini: gli animali venivano scuoiati fino alla testa e appesi; le pelli potevano essere tenute ad asciugare per la strada solo di martedì, giorno del mercato. Il banco di vendita della macelleria non aveva parametri; la bilancia, regolata e sigillata dal Comune, doveva essere posta un palmo al di sopra del banco così da essere bene in vista. Le carni di scrofa, pecore, becchi, capre, castrati, montoni dovevano essere vendute in luoghi distanti dal macello, quelle di animali morti per cause naturali fuori dalle porte cittadine.
I mulini del Comune si trovavano nei pressi della Porta Malvicinorum; la loro organizazione interna, il lavoro del conduttore, i compiti dei garzoni erano minuziosamente regolamentati dallo Statuto. Nei mulini erano conservate le misure del coppulo, che doveva essere legato alla catena del mulino, dei mezzenghi di legno, ferrati ed aggiustati secondo le misure del Comune e sigillati con lo stemma di Bevagna, e del quartengo. Lo Statuto termina con un elenco dettagliato di merci vendute a Bevagna, tra le quali si riconoscono prodotti locali e d'importazione.

Materiale tratto da www.ilmercatodellegaite.it
Per saperne di più: Associazione Mercato delle Gaite - Bevagna


 
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