STATUTO / PRO-LOCO CANTALUPO-CASTELBUONO
TITOLO I: DENOMINAZIONE
- SEDE
ART 1.
In data 24 Marzo 1983 presso il
notaio dott. Filippo Duranti in Bevagna Piazza Filippo Silvestri 8 è stata
costituita, con atto pubblico n. 226/123 di repertorio, registrato a Foligno il
12 Aprile 1983 n. 1443, l’associazione denominata “PRO LOCO CANTALUPO-CASTELBUONO”
con sede legale in Cantalupo (Bevagna) via dell'Aiola n. 2.
L’eventuale trasferimento della sede
non comporta modifiche al presente statuto.
ART 2.
La Pro Loco Cantalupo Castelbuono aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione delle
Pro Loco d’Italia) attraverso il comitato regionale delle Pro Loco dell’Umbria
(U.N.P.L.I. Umbria)
TITOLO
II: FINALITA’ – COMPITI – OBBIETTIVI
ART 3.
La Pro Loco Cantalupo Castelbuono è
un’associazione su base volontaria di natura privatistica, senza scopo di lucro
alcuno e apolitica.
Per le sue finalità di promozione
sociale e turistica, nonché di salvaguardia e promozione delle tradizioni
popolari, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed
enogastronomiche di Cantalupo e Castelbuono, la Pro Loco Cantalupo Castelbuono è un’associazione con rilevanza ed
utilità pubblica e sociale.
Le norme sull'ordinamento interno
sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, tutte le cariche associative sono elettive.
ART 4.
Gli scopi statutari che Pro Loco
Cantalupo Castelbuono si propone sono:
a) Riunire tutti coloro che sono interessati allo sviluppo
sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della
vita per la popolazione di Cantalupo e Castelbuono.
b) Promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione
turistica anche con l’apertura di appositi uffici pubblici, nonché
realizzare
percorsi guidati per turisti “turismo verde”.
c) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la
località, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche competenti,
proponendo iniziative utili alla promozione del territorio, al fine di tutelare,
valorizzare e conservare le bellezze naturali, le tradizioni, il patrimonio
storico monumentale, ambientale, culturale ed enogastronomico, nonché il
patrimonio materiale e immateriale come dialetto, tradizioni religiose, sociali,
canti, musiche, danze e abilità artigianali.
d) Conservare e valorizzare il “Parco della Scultura di
Castelbuono _ Arte Natura e Spiritualità.
e) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla
condizione dei servizi pubblici e/o privati di interesse sociale e turistico, e
se il caso proponendo modifiche e/o integrazioni.
f) Promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici, feste
popolari, sagre, manifestazioni sportive, rievocazioni, mostre, nonché
iniziative di promozione e solidarietà sociale finalizzate a far conoscere le
potenzialità del territorio di Cantalupo e Castelbuono.
g) Promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e/o privati) iniziative finalizzate alla promozione della
solidarietà, della integrazione, e della pace tra i popoli.
h) Valorizzare le produzioni tipiche enogastronomiche locali con
manifestazioni, fiere, mercati, convegni, mostre.
i) Promuovere e realizzare attività di promozione sociale a favore
della popolazione locale con proposte finalizzate a rimuovere ogni tipo di
emarginazione con particolare attenzione alla terza età, ai diversamente abili
e all’età adolescenziale.
j) Promuovere e realizzare iniziative in collaborazione con le
istituzioni scolastiche locali per accrescere e migliorare l’offerta formativa
agli studenti “cittadini”.
k) Operare e collaborare con altre Pro Loco, Associazioni, Enti
Pubblici e privati per l’eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche
comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e turistica.
l) Apertura
e gestione di un circolo per i propri soci
TITOLO
III: SOCI – DIRITTI E DOVERI
ART 5.
I soci della Pro Loco Cantalupo
Castelbuono, tutti aventi pari diritto di voto, si distinguono in:
·
Soci Ordinari
·
Soci Sostenitori
·
Soci Benemeriti
Possono essere soci ordinari tutti i residenti nel territorio di Cantalupo e
Castelbuono e tutti coloro che per motivi vari (in via esemplificativa
villeggianti, frequentatori, nativi, ex residenti, parenti di soci …) sono
interessati all’attività della Pro Loco
Cantalupo Castelbuono ed alla vita sociale della comunità e che abbiano
compiuto i 14 anni di età.
Possono essere soci sostenitori
coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano ulteriori contribuzioni volontarie
straordinarie.
Possono essere soci Benemeriti le
persone riconosciute tali dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Cantalupo
Castelbuono per particolari meriti morali e/o materiali acquisiti a favore o
nella vita dell’associazione.
ART 6.
L’ammissione di un nuovo socio alla Pro Loco Cantalupo Castelbuono è
concessa senza obbligo di renderne nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo
attraverso il rilascio della tessera sociale dietro richiesta scritta o verbale
del candidato e dietro il versamento della quota associativa.
La qualifica di socio si perde per
dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte, per
esclusione o radiazione deliberata del Consiglio Direttivo in caso di indegnità
del socio o a causa di attività pregiudizievole nei confronti della Pro Loco o
incompatibilità con le attività e le finalità della stessa.
La perdita della qualifica di socio
nel caso di indegnità, deve essere comunicata al socio per iscritto entro
trenta giorni dalla delibera.
Il socio può ricorrere contro il
provvedimento sottoponendo per iscritto le proprie motivazioni alla commissione
nominata per il caso formata da tre soci scelti tra i soci della Pro Loco.
Qualora la commissione non sia in
grado di giudicare sul caso, il giudizio è rimandato al collegio dei probiviri
del Comitato Regionale U.N.P.L.I. ai sensi del proprio statuto.
Non esistono soci di diritto.
ART 7.
Tutti i soci hanno diritto:
a)
di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, per
l’approvazione e le modifiche dello statuto, se in regola con il versamento
della quota annuale
b)
di essere eletti alle cariche direttive, purché maggiorenni e
in possesso della tessera della Pro Loco da almeno un anno
c)
di ricevere la tessera annuale della Pro Loco
d)
di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco
e)
di frequentare la sede e altri locali della Pro Loco
f)
di usufruire di tutte le agevolazioni e servizi che la Pro
Loco riserva ai soci in regola con il pagamento della quota annuale
g)
ad ottenere tutte le agevolazioni e facilitazioni che comportano
la qualifica di socio di una Pro Loco iscritta all’U.N.P.L.I. in occasione
delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco Cantalupo Castelbuono o
da altra Pro Loco U.N.P.L.I su territorio nazionale e della Comunità Europea
Tutti i soci hanno il dovere:
h)
di rispettare e osservare lo statuto ed i regolamenti interni
della Pro Loco Cantalupo Castelbuono
i)
di versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale
stabilita dagli organi preposti
j)
di non operare per finalità incompatibili o in concorrenza
con le attività della Pro Loco Cantalupo Castelbuono
TITOLO IV: ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8
Gli organi della Pro Loco Cantalupo Castelbuono sono:
a)
l'Assemblea
dei soci
b)
il
Consiglio Direttivo
c)
il
Presidente
d)
il
Vice Presidente
e)
il
Cassiere
f)
il
Segretario
g)
il
Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche direttive sono totalmente gratuite
ART. 9 Assemblee
L’assemblea dei soci, regolarmente
costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in
conformità alle vigenti leggi e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
Le assemblee possono essere
ordinarie o straordinarie.
Le assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, sono presiedute dal Presidente e legale rappresentante della Pro
Loco Cantalupo Castelbuono (in sua assenza dal Vice Presidente), assistito e
coordinato dal Segretario.
In caso di assenza dei suddetti,
l’assemblea eleggerà tra i presenti il presidente e il segretario verbalizzante
della seduta.
L’Assemblea
ordinaria:
a) è
convocata almeno una volta l'anno; entro il 30 novembre per approvare il
rendiconto dell'anno precedente, deliberare sul bilancio di previsione e sul
programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo
b) deve
essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali almeno venti (20)
giorni prima della scadenza del mandato
c) è
indetta dal presidente della Pro Loco con avviso (indicante data, ora, luogo e
ordine del giorno) portato a conoscenza dei soci, almeno dieci (10) giorni
prima (salvo quanto previsto al punto b) della data fissata, con una o più delle
seguenti modalità: consegnato a mano, a mezzo posta cartacea, e-mail,
affissione pubblica e comunque esposto nella sede sociale di facile accesso e
ben visibile.
d) è
valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno due terzi (2/3)
dei soci (regolarmente iscritti, vedi art.7) e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; è valida in seconda convocazione, da
indirsi almeno una (1) ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi
e) può
essere richiesta, qualora se ne ravvisi la necessità, in maniera scritta, dalla
maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci
L’ assemblea straordinaria:
f)
l’assemblea
è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle
modifiche dello statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento
della Pro Loco
g)
è
indetta dal presidente della Pro Loco, qualora ne ravvisi la necessità o in
seguito alla richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei soci
h)
è
convocata con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno) portato a
conoscenza dei soci, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata, con una
o più delle seguenti modalità: consegnato a mano, a mezzo posta cartacea,
e-mail, affissione pubblica, e comunque esposto nella sede sociale di facile
accesso e ben visibile.
i) è
valida, in prima convocazione con la partecipazione di almeno due terzi (2/3)
dei soci (regolarmente iscritti, vedi art.7) e delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi; è valida in seconda convocazione, da
indirsi almeno una (1) ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi
j) è valida,
nel caso di ipotesi di scioglimento della Pro Loco, con la partecipazione sia
in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro quinti (4/5)
dei soci iscritti e delibera con voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei
voti validi espressi
Delle riunioni assembleari e
relative delibere, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente
e dal segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede e gli archivi
della Pro Loco.
ART. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo 13 (tredici) ad un
massimo di 19 (diciannove) consiglieri, il numero dei consiglieri è discusso e deliberato
dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo:
a)
viene eletto con votazione segreta dall’assemblea ordinaria
dei soci, possono candidarsi tutti i soci maggiorenni che risultano in regola
con l’art.7 di questo statuto e che abbiano versato la quota per l’anno in corso.
Sono eletti
membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco coloro che hanno riportato il
maggior numero dei voti, ed in caso di parità è eletto il socio più anziano in
termini di militanza nella Pro Loco
b)
resta in carica quattro (4) anni, tutti i membri sono
rieleggibili; la carica di consigliere è totalmente gratuita.
c)
si riunisce almeno cinque (5) volte l’anno e ogniqualvolta lo
ritenga opportuno il presidente, oppure a seguito della richiesta scritta di
almeno due terzi (2/3) dei membri del Consiglio Direttivo
d)
può deliberare sugli eventuali rimborsi delle spese sostenute
e documentate relativi alle attività e al perseguimento delle finalità
statutarie dell’associazione
e)
è rivestito di poteri per la gestione ordinaria della Pro
Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento delle finalità sociali che non siano riservate all’assemblea dei
soci
f)
predispone regolamenti interni per l’organizzazione e il
funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli
organi statutari
g)
è convocato dal presidente della Pro Loco almeno tre giorni
prima, con avviso (indicante data, ora, luogo e ordine del giorno)
portato a conoscenza dei consiglieri con avvisi telefonici, e-mail, messaggio
sms, altri... può inoltre essere richiesto, in forma scritta dalla maggioranza
dei consiglieri del Consiglio Direttivo
h)
per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti espressi
i)
ha l’obbligo di predisporre il bilancio di previsione con
relativo programma di attuazione, e ha l’obbligo di redigere e presentare il bilancio
consuntivo e la relazione dell’attività svolta
j) in caso di vacanza per qualsiasi motivo (un anno massimo), i
consiglieri mancanti saranno sostituiti con i consiglieri non eletti
nell’ordine di arrivo alle elezioni. Se nonostante la surroga, non fosse possibile
garantire il numero minimo dei consiglieri del Consiglio Direttivo si procederà
a nuove elezioni
Delle riunioni e delle delibere del
Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal
presidente e dal segretario
ART. 11 Elezione del Presidente
a)
viene eletto dal Consiglio
Direttivo alla sua prima riunione con voto palese, o su richiesta della
maggioranza dei consiglieri, con votazione a scrutinio segreto
b)
per l’elezione del presidente,
devono partecipare al voto almeno i 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri che
formano il Consiglio Direttivo
c)
è eletto presidente il consigliere
che ottiene almeno la metà più uno delle preferenze espresse dai votanti
presenti.
d)
il presidente dura in carica quattro
(4) anni è può essere riconfermato; in caso di assenza o impedimento sarà
sostituito dal Vice Presidente
e)
è il rappresentante legale della
Pro Loco Cantalupo Castelbuono di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci
f)
può in caso di emergenza, deliberare
su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo poi ratifica nella
successiva riunione
g)
in caso di dimissioni del
presidente il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova elezione secondo le
modalità previste nei punti a,b,c).
ART. 12 Elezione
del Vice Presidente
a)
il Vice Presidente è eletto in
accordo all’Art. 11 punti a, b, c, il Presidente può esercitare la facoltà di
indicare un nominativo
b)
Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in tutte le sue funzioni solo in caso di suo impedimento temporaneo,
coadiuva il Presidente nelle sue funzioni di legale rappresentante della Pro
Loco
ART. 13 Segretario
Il Segretario
è eletto dal Consiglio Direttivo con la stessa modalità dell’Art. 11 punti a, b,
c, da scegliersi tra i consiglieri del consiglio stesso.
In caso di
necessità può essere eletto Segretario anche un socio non eletto, in questo
caso non ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il
Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione
e assiste il Presidente nella ordinaria gestione della Pro Loco.
ART. 14 Cassiere
Il
Cassiere è eletto dal Consiglio Direttivo in accordo all’Art. 11 punti a, b, c,
da scegliersi tra i consiglieri del consiglio stesso.
Il
Cassiere segue i movimenti contabili e di cassa della Pro Loco, cura e conserva
la documentazione contabile, collabora alla redazione del bilancio preventivo e
consuntivo e insieme al Presidente ne è responsabile.
ART. 15 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio è composto da un massimo di 3 membri scelti tra i soci, e vengono
eletti dall' Assemblea dei Soci ogni quattro (4) anni con scheda separata da
quella del Consiglio Direttivo.
Il Collegio ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità della Pro Loco,
riferendone all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio può essere invitato alle
riunioni del Consiglio Direttivo potendo esprimere la propria opinione sugli
argomenti all’ordine del giorno senza diritto di voto.
Il Collegio dura in carica quattro
(4) anni e i membri sono rieleggibili.
TITOLO V: FINANZIAMENTI – PATRIMONIO E BILANCIO
ART. 16
Il patrimonio della Pro Loco Cantalupo Castelbuono è
formato da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del
Comune, o di Istituzioni Pubbliche;
d)
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale
ART. 17
Per quanto riguarda il patrimonio,
l’elenco dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della Pro Loco
Cantalupo Castelbuono, devono essere trascritti in appositi registri degli
inventari.
Ogni anno, detto elenco deve essere
presentato per approvazione all’assemblea dei soci, in concomitanza con l’approvazione
del bilancio consuntivo, e l’approvazione della relativa relazione economica,
il tutto redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dal Collegio dei Revisori
dei Conti.
ART. 18
Nessun dividendo, utile, o avanzo di
gestione o bilancio potrà essere mai ripartito tra i soci, anche in forma
indiretta, né riserve patrimoniali o capitali, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
associazioni di promozione sociale e utilità sociale riconosciute per legge.
È fatto divieto distribuire fra gli
associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o
avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale.
Tutte le attività debbono essere attutate
ed investite per il solo raggiungimento degli scopi statutari ed istituzionali
e di quelli ad essi direttamente connessi.
L’eventuale avanzo di gestione deve
essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
TITOLO VI: SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 19
L’eventuale scioglimento, cessazione
o estinzione della Pro Loco Cantalupo Castelbuono sarà disposto dall’assemblea
straordinaria dei soci con la modalità di cui all’art. 9 lettera j), del presente
statuto.
In tal caso, dopo che si sarà
provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le restanti somme dovranno
essere devolute obbligatoriamente a fini di utilità sociale, prediligendo associazioni con fini di utilità sociale operanti sul territorio in
giurisdizione.
In nessun caso potranno essere
distribuiti capitali e/o proventi delle attività della Pro Loco tra gli
associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
ART. 20
Per tutto ciò che non è
espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del codice
civile.
Con le particolari disposizioni di
cui agli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10->15, 17, 18, 19 del presente statuto
vengono soddisfatte, per quanto di competenza dell’associazione turistica Pro
Loco Cantalupo Castelbuono, le condizioni richieste dalle vigenti leggi in materia
di turismo e di promozione sociale, per l’eventuale iscrizione negli appositi albi
delle associazioni turistiche Pro Loco e delle Associazioni di Promozione
Sociale (legge 383/2000).
Inoltre, nulla osta per l’eventuale
iscrizione, ove ritenuto opportuno, nel registro delle associazioni ONLUS.
Cantalupo 24/07/2020
Il segretario Il presidente
Sauro Allegretti Angelo
Palini