STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
“CANTALUPO-CASTELBUONO_APS” TITOLO I: DENOMINAZIONE –
SEDE- COMPETENZA TERRITORIALE ART 1 E’ costituita, con primo Atto
Costitutivo già in data 24 Marzo 1983 con atto pubblico n° 226/123 l’Associazione
Turistica “Pro Loco Cantalupo-Castelbuono, con sede legale in Cantalupo Via dell’Aiola N°2, 06031 Bevagna
(PG), e successivamente qualificata come
APS (Associazione di promozione sociale”-Sez. D, foglio n.304 ,ordine
n.304, Determina Dirigenziale n.7491 del 27/07/2021) con il perfezionamento
dell’iscrizione al RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (DL
117/2017, d’ora in poi CTS). Pertanto alla fine delle
procedure sopra descritte, la denominazione sarà “Pro Loco Cantalupo Castelbuono
– APS – Ente del Terzo Settore”. L’associazione può liberamente
modificare la suddetta sede nell’ambito del Comune e/o aprire altri uffici e/o
sedi distaccate, secondo le proprie esigenze operative ed organizzative senza
che ciò costituisca necessità di modifica dello statuto. ART 2 La “Pro Loco
Cantalupo-Castelbuono_APS” (d’ora in poi Pro Loco) può aderire all’U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), per tramite del comitato regionale
delle Pro Loco dell’Umbria (U.N.P.L.I. Umbria) TITOLO
II: FINALITA’ – COMPITI – OBIETTIVI. ART 3 La Pro Loco è un’associazione
su base volontaria di natura privatistica, non collegata ad alcun partito e,
quindi, estranea alla politica, e senza scopo di lucro alcuno. Per le sue finalità di
promozione sociale e turistica, di valorizzazione, salvaguardia, conservazione
delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche,
artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio storico, antropologico,
culturale, artistico, sia materiale che immateriale, di Cantalupo-Castelbuono e
del suo territorio, è un’associazione che persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale in quanto si pone i seguenti scopi: a) Riunire tutti coloro che sono interessati allo sviluppo
sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della
vita nel territorio di Cantalupo-Castelbuono; b) Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’informazione
dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici pubblici; c) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la
località, proponendo alle Amministrazioni competenti eventuali miglioramenti
estetici del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare , valorizzare
e conservare le bellezze naturali, le
tradizioni, nonché il patrimonio storico monumentale, ambientale, culturale ed
enogastronomico, nonché il patrimonio materiale e immateriale come il dialetto,
tradizioni religiose, canti, musiche, danze e abilità artigianali; conservare e
valorizzare il patrimonio storico e antropologico dei parchi naturali e
tematici, già esistenti e futuri, presenti nel territorio in giurisdizione e
comunque nel comune di Bevagna; d) Promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con
altri soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici,
feste popolari, sagre, manifestazioni sportive, nonché iniziative di promozione
e solidarietà sociale, attività di turismo sociale ecc. che servono ad attirare
flussi turistici e rendere più gradito il loro soggiorno; e) Sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica
d’ambiente, stimolando anche il miglioramento delle infrastrutture e della
ricettività alberghiera ed extra alberghiera (agriturismo, B&B, country
house, ostelli, residenze d’epoca, ecc..); f) Proporre, elaborare e realizzare progetti sperimentali in
campo turistico, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti
pubblici e/o privati; g) Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla
condizione dei servizi pubblici e/o privati di interesse sociale e turistico,
verificando soprattutto che siano garantiti a tutti nel rispetto delle tariffe
e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni; h) Operare e collaborare con altre Pro Loco, Associazioni,
Enti Pubblici, Istituzioni e privati per l’eventuale istituzione di nuovi
soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e
turistica; i) Promuovere l’aggregazione sociale tra i cittadini della
località, lo spirito di fratellanza tra individui anche di località, cultura,
estrazione sociale e nazionalità differenti, anche attraverso l’apertura di
circoli U.N.P.L.I. o di altre reti associative, con spazi ricreativi per
effettuare la somministrazione di alimenti e bevande; j) Promuovere e sviluppare attività nel settore della
promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione della località
(proposte turistiche specifiche per la cosiddetta terza età, progettazione e
realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione all’aggregazione
e allo svago dei giovani e dei portatori di handicap; iniziative di
coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche
all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di
itinerari turistico didattici per gruppi scolastici); k) Promuovere ed eventualmente gestire attività ricreative e/o
sportive dilettantistiche e/o storico sportive; l) Operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria
per mezzo di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o di
collettività estere per aiuti umanitari; m) Promuovere l’istruzione sociale, culturale ed artistica; n) Promuovere l’alfabetizzazione informatica, per garantire
l’accesso alle reti pubbliche dei servizi; o) Promuovere la tutela dei diritti civili; p) Promuovere la formazione culturale e professionale di
cittadini, propri soci e/o componenti di altre Pro Loco e/o Associazioni che
operano con finalità analoghe, attraverso corsi, convegni e seminari specifici. ART 4 Al fine di realizzare gli
scopi di cui all’ART 3 del presente statuto, la Pro Loco Cantalupo-Castelbuono
svolge in via principale le seguenti attività considerate di interesse generale
dall’art. 5 del CTS e s.m.i.: a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, comma d) (CTS) a) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 Agosto 1991, n 218;(ART.5, comma e) (CTS) b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n
42 e successive modificazioni;(ART.5, comma f) (CTS) c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo;(ART.5, comma i)
(CTS) d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;(ART.5, comma k) (CTS) e) Organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche;(ART.5, comma t) (CTS) f) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della non violenza e della difesa non armata;(ART.5, comma v) (CTS) g) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata;(ART. 5, comma z) (CTS) Allo scopo di reperire i mezzi
necessari per il perseguimento dei fini istituzionali, e pertanto in via
strumentale a questi, l’associazione Pro Loco Cantalupo-Castelbuono, ai sensi
dell’art. 6 del CTS, può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere
secondarie e strumentali rispetto all’attività principale sopra indicata. L’indicazione di tali
ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo
della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono. Tali attività vengono svolte
avvalendosi prevalentemente dell’attività dei propri associati e di quelli
degli enti eventualmente associati, in forma di azione volontaria e gratuita
per l’erogazione gratuita di servizi, a favore degli associati, dei loro
parenti e dei terzi. La Pro Loco Cantalupo-Castelbuono
può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le
attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma
organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso
la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico ed in conformità al disposto legislativo. ART 5 La Pro Loco si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che
per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Pro Loco, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
rimborsate dalla Pro Loco le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite da apposito regolamento e da delibera dell’Assemblea degli associati.
Sono vietati in ogni caso
rimborsi di tipo forfetario. La Pro Loco assicura i propri
volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari che svolgono
attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito
registro. L’Associazione può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto
dall’art.17, comma 5, del Dlgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò è
ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al
perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori
impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017
n.117. TITOLO III: SOCI –DIRITTI E
DOVERI. ART 6 Sono associati coloro che,
senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza
discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati
ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno
la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni degli organi della Pro Loco. La quota associativa non è
trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o
quote di natura patrimoniale. ART 7 Chi intende essere ammesso
come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che
dovrà contenere: ●
L’indicazione del
nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. ●
La dichiarazione di
conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi. L’ammissione di un nuovo socio
alla Pro Loco Cantalupo-Castelbuono è concessa dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione
è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione, il
Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla
all’ interessato tramite raccomandata a/r o posta elettronica. In caso di non ammissione,
l’interessato entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà chiedere che sulla sua
domanda si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non
accolte; se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione. La qualifica di socio si perde
per: ●
Recesso
dell’associato, comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ●
Mancato pagamento
della quota associativa (entro la data stabilita dell’Assemblea dei soci);
qualora, previo richiamo del Consiglio Direttivo, nei 30 giorni successivi alla
scadenza la morosità si protragga per ulteriori 45 giorni ●
Esclusione
dell’associato ●
Decesso dell’associato ●
Scioglimento
dell’Associazione L’associato receduto, escluso
o decaduto non ha diritto al rimborso delle quote cessate né hanno diritto ad
alcun rimborso gli eredi del socio deceduto. L’esclusione dell’associato
sarà disposta nei seguenti casi: ●
Mancato pagamento
della quota associativa, nei termini di cui al capoverso 5 del presente articolo ●
Non si attenga alle
disposizioni statutarie ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o
dell’Assemblea dei soci ●
Arrechi gravi danni
alla Pro Loco L’esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo. L’esclusione del socio, fatta
eccezione per le dimissioni o morte, deve essere comunicata al socio, per
iscritto, entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione. In caso di esclusione
l’interessato entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà chiedere che sulla
esclusione si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera sulle esclusioni, se
non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Non esistono soci di diritto
ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. ART 8 Ogni associato ha diritto, purché iscritto nel libro soci da
almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota annuale in corso: - Di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e
degli eventuali regolamenti. - Di voto per l’elezione degli organi amministrativi della
Pro Loco stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale
candidato per gli organi della Pro Loco. - Di ricevere la tessera annuale della Pro Loco; - Di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco; - Di frequentare sedi ed altri locali della Pro Loco; - Ad ottenere tutte le agevolazioni e facilitazioni che
comportano la qualifica di Socio di una Pro Loco iscritta all’U.N.P.L.I. in
occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa o da
altra Pro Loco iscritta all’ U.N.P.L.I. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali,
presso la sede della Pro Loco, previa richiesta scritta al Presidente del
Consiglio Direttivo e entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire
con le seguenti modalità: - previo appuntamento concordato con il presidente - l’associato potrà solo visionare i libri sociali, senza
farne fotocopie o qualsiasi altra riproduzione digitale, cartacea o sotto forma
di appunti scritti - Potrà essere richiesto all’associato di sottoscrivere una
dichiarazione con la quale si impegna a non divulgare a terzi le informazioni
visionate e contenute nei libri sociali. Tutti i soci hanno il dovere di: -
rispettare e osservare lo
statuto ed i regolamenti interni della Pro Loco -
versare, la quota sociale
annua stabilita dagli organi preposti, nei termini stabiliti dal presente
statuto -
non operare per finalità
incompatibili o in concorrenza con le attività della Pro Loco TITOLO IV: ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE ART 9 sono organi della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono: a) l’Assemblea dei Soci; a) il Consiglio Direttivo; b) il Presidente; c) il Vice presidente Vicario; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) il Collegio dei Revisori dei Conti e/o l’Organo di
controllo (eventuali); Tutte le cariche direttive sono totalmente gratuite. ART 10 L’Assemblea
dei Soci Possono partecipare
all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre
mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota
annuale in corso. Le assemblee possono essere
ordinarie o straordinarie. 10.1 L'Assemblea ordinaria: a)
nomina e revoca i
componenti degli organi sociali; b)
nomina e revoca,
quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c)
approva il
bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o
ritenuto opportuno,] il bilancio sociale; d)
delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti; e)
delibera
sull’esclusione degli associati; f)
approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g)
delibera sugli
altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
alla sua competenza. 10.2 L’Assemblea straordinaria: a)
delibera sulle
modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b)
delibera lo
scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Pro Loco; c)
delibera sugli
altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla
sua competenza. 10.3 Funzionamento dell’Assemblea degli Associati L’Assemblea è convocata almeno
una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio
e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o
ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche
statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco, o per l’assunzione della
delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia
fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero, con
motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il
pagamento della quota associativa. Nelle assemblee, ordinarie e
straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da
almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di
voto. Si applica l’articolo 2373 del
Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi
rappresentare in Assemblea dei soci solo da un altro associato, mediante delega
scritta. Ogni associato non può
ricevere più di 3 (tre) deleghe. Salvo ove diversamente
previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente
o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea,
validamente costituita, senza tenere conto delle astensioni. Per l’Assemblea straordinaria
che delibera eventuali modifiche statutarie, sia in prima che in seconda
convocazione, occorre la presenza di due terzi degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sulla fusione, la scissione o
la trasformazione della Pro Loco, occorre la presenza di almeno tre quarti
(3/4) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti sia in prima che in seconda convocazione. Per l’Assemblea straordinaria
che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione
della Pro Loco, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli
associati aventi diritto. L’assemblea può essere svolta in collegamento
audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. Skype,
videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che: - Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione; - Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. ART 11 Consiglio Direttivo È composto da numero (19)
consiglieri e dura in carica 4 (quattro) anni. Gli amministratori sono scelti
tra gli associati e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è
nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli
Associati. 11.1
Funzionamento del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri e, in ogni caso,
almeno quattro volte all’anno. È consentita la convocazione
con carattere d’urgenza entro 48 ore prima della data fissata. L’adunanza del Consiglio
Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente
vicario; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Verbale è redatto dal
Segretario, in caso di assenza verrà nominato un segretario verbalizzante. Il Presidente e il Segretario,
che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti
alla riunione. Il Consiglio si riunisce
presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di
convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso
strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a
condizione che: - il Presidente possa accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede - Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche
di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. 11.2 Compiti e
funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha
tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche
delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli
indirizzi generali fissati dall’Assemblea. È compito del Consiglio
Direttivo: - Deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso,
motivarne il rigetto; - Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed
eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 22.1, documentando il
carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; - Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale; - Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli
associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore
della Pro Loco; - Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione della Pro Loco che non siano spettanti all’Assemblea. Resta in carica 4 (Quattro
anni) e tutti i membri, scelti tra gli associati, sono rieleggibili. La carica
di consigliere è totalmente gratuita; Si riunisce almeno 4 (quattro)
volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal presidente della Pro Loco con avviso (indicante data, ora, luogo
e ordine del giorno) portato a conoscenza dei membri, almeno 2 (due) giorni
prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o
messaggio sms/whatsapp oppure affisso nelle sedi della Pro Loco; può inoltre
essere convocato, qualora se ne ravvisi la necessità, in maniera scritta dalla
maggioranza dei membri dello stesso Consiglio Direttivo. Inoltre, il Consiglio
Direttivo stabilisce, dopo aver consultato (a sua discrezione) l’assemblea dei
soci: -
La quota sociale annua
da versare; - Predispone regolamenti interni per l’organizzazione e il
funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli
organi statutari, dei gruppi storici, sportivi, ecc. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e
il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è
determinante il voto del presidente del Consiglio Direttivo. I consiglieri che
risultassero, senza giustificazione preventiva e motivata, assenti per 3 (tre)
sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Direttivo il quale, se lo ritiene necessario, provvede alla
surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, per
qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i soci che,
secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da
utilizzare per la surrogazione, potrà essere indetta una nuova assemblea
elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso ne
ritenga compromessa la sua funzionalità. Soltanto nel caso in cui la
vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo riguardi contemporaneamente la
metà più uno dei membri, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto
ed il presidente dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della vacanza,
indire l’assemblea elettiva per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Delle riunioni e delle
delibere consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal
presidente e dal segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono
sono pubbliche ed aperte a tutti i soci. ART 12 Il Presidente del Consiglio
Direttivo della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono: a)
Il Presidente è il
legale rappresentante della Pro Loco a tutti gli effetti di fronte a terzi e in
giudizio b)
Viene indicato ed
eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con
votazione palese o, su richiesta della maggioranza dei membri, con votazione a
scrutinio segreto c)
Dura in carica per
lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo (quattro anni) e può
essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo, sarà
sostituito dal vice presidente vicario, anch’egli eletto dal Consiglio
Direttivo su proposta del presidente. In caso di impedimento definitivo, sarà dichiarato decaduto
dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo presidente del
Consiglio Direttivo d)
Ha la
responsabilità, in unione con gli altri membri del Consiglio Direttivo,
dell’amministrazione della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono, convoca e presiede
il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; e)
Può, in caso di
urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica nella successiva riunione. ART 13 Il Vice Presidente Vicario
della Pro Loco Cantalupo-Castelbuono: È proposto dal presidente e
eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di cui all’ART 11 lettera
b) di questo statuto. Coadiuva il presidente nelle
sue funzioni di legale rappresentante della Pro Loco. Lo sostituisce in tutte le sue
funzioni, solo in caso di suo impedimento temporaneo. ART 14 Il Segretario della Pro Loco
Cantalupo-Castelbuono: È proposto dal presidente e
eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di cui all’ART 11 lettera
b) di questo statuto. Il Segretario, è da scegliersi
tra i consiglieri eletti o, se ritenuto opportuno dal presidente, tra i soci
(In questo caso non ha diritto di voto alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo). Assiste il Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione
della documentazione riguardante la vita e le attività della Pro Loco. Assicura inoltre l’esecuzione
delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile,
insieme al presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale
risulta la gestione amministrativa, nonché della regolare tenuta di tutti i
libri sociali (verbali, libro soci ecc.). Può avvalersi della
collaborazione di un vice segretario (anch’egli nominato dal Consiglio
Direttivo su proposta del presidente) o di collaboratori esterni al Consiglio
Direttivo. ART 15 Il Tesoriere della Pro Loco
Cantalupo-Castelbuono: Proposto dal presidente e
eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di cui all’ART 11 lettera
b) di questo statuto: a)
Segue i movimenti
contabili e di cassa della Pro Loco e insieme al presidente, ne è responsabile b)
Cura e conserva la
documentazione contabile della Pro Loco c)
Collabora con il
presidente alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo ART 16 Organo di Controllo della Pro
Loco Cantalupo-Castelbuono: - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera
determinazione, l’Assemblea dei soci nomina un organo di controllo composto da
tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo
monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica
l’articolo 2399 del codice civile. - L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla Pro Loco e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Pro Loco e attesta che
il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia
ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera
determinazione, l’Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una
società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. - Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al
registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori
legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto
incaricato È composto da 3(tre) membri effettivi e da 2(due)
supplenti. Inoltre: a)
È eletto dall’assemblea
con votazione a scrutinio segreto, con scheda separata da quella per le
elezioni del Consiglio Direttivo; a)
Dura in carica 4
(quattro) anni e i membri che lo compongono sono tutti rieleggibili; b)
Ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone
all’Assemblea dei soci; c)
Può essere invitato alle
riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la propria
opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto. Saranno eletti membri
dell’organo di controllo coloro che avranno ricevuto il maggior numero dei
voti; i primi 3 (tre) quali membri effettivi, gli altri 2 (due) come supplenti. I 3 (tre) membri effettivi
eleggeranno fra loro il Presidente dell’organo di controllo, in caso di vacanza
sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero
di voti alle elezioni. Nel caso in cui non fosse
possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il
rinnovo dell’intero organo di controllo. TITOLO V:
FINANZIAMENTI – PATRIMONIO E BILANCIO ART 17 I proventi e le entrate
economiche con le quali la Pro Loco Cantalupo-Castelbuono provvede alla propria
attività sono: a)
Le quote sociali annue b)
Le elargizioni e i
contributi di qualsiasi natura e a qualunque titolo erogati da enti pubblici e
privati; c)
I contributi della
Comunità Europea e/o di altri organismi internazionali; d)
I proventi di gestione,
di attività, iniziative permanenti e occasionali, prestazione di servizi, ecc.. e)
Eredità, donazioni,
legati. f)
Proventi da
manifestazioni, sagre, pesca di beneficienza, eventi per la raccolta di fondi
ecc.. ART 18 L’Associazione non può
distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo. - L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 18.1 Esercizio sociale e bilancio Il Consiglio Direttivo approva
la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di
cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea
dei soci entro il 30/06 di ogni anno per la definitiva approvazione. L’organo amministrativo
documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto
opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio
Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il
bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30/06 per la
definitiva approvazione. Per quanto riguarda il
patrimonio, l’elenco dei beni mobili e delle attrezzature dell’associazione,
deve essere trascritto in appositi registri degli inventari. Ogni anno dovrà essere inoltre
presentato e approvato dall’assemblea dei soci il bilancio preventivo con la
relativa relazione programmatica unitamente al precedente bilancio consuntivo. ART 19 Oltre alla tenuta dei libri e
delle scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo
Settore, l’associazione tiene i seguenti libri sociali: a)
Libro degli associati b)
Registro dei volontari
che svolgono la loro attività in modo non occasionale c)
Libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati d)
Libro delle adunanze e
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e)
Libri delle adunanze e
delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura
dello stesso organo. Gli Associati hanno diritto di
ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti la
Pro Loco. I Libri della Pro Loco sono
consultabili dall’associato che ne faccia motivata istanza da presentare
all’organo che ne cura la tenuta. ART 20 Nessun dividendo, utile, o
avanzo di gestione o bilancio potrà essere mai ripartito tra i soci, anche in
forma indiretta, né riserve patrimoniali o capitali, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre associazioni di promozione e utilità sociale riconosciute per legge o di
altri enti del terzo settore. È fatto divieto di distribuire
fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli
utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale Tutte le attività debbono
essere attuate ed investite per il solo raggiungimento degli scopi statutari ed
istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi. L’eventuale avanzo di gestione
deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali
statutariamente previste. TITOLO VI:
SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI ART 21 L’assemblea che delibera lo
scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti
di cui al comma seguente. In caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà
obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai
sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a
uno o più Enti di Terzo Settore, prediligendo quelli operanti sul territorio in
giurisdizione. ART 22 Per quanto non previsto dal
presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore
(e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117 e s.m.i.) la Legge Regione Umbria N. 8/2017 e s.m.i., il Regolamento
Regionale N. 2/2019 all’ART. 14 della LR 8/2017, e, per quanto in esse non
previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. ART 23 E’ possibile istituire il
circolo ricreativo Pro Loco, UNPLI, o aderente ad altre reti associative iscritte
al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) afferente alle attività
ricreative dirette agli associati e soggetto alle disposizioni fiscali delle
APS previste nel CTS) Cantalupo 14 Ottobre 2022